Trasparenza

STATUTO DA APPROVARE NELL’ASSEMBLEA DEL 7 APRILE 2021

STATUTO   –   CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 7 APRILE 2021

Articolo 1 – Denominazione ed iscrizione

  1. E’ organizzata e regolata ai sensi del presente Statuto (da ora in avanti anche “Statuto”), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti anche CTS), segnatamente degli artt. 32 e ss. di detto decreto, nonché del Codice civile e di ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE CAMPANIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”, o in breve “A.DO.S. Campania ODV”, da ora in avanti “Associazione”.
  2. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore (di seguito RUNTS), nelle more della sua attivazione, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 101, comma 3 CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
  3. L’Associazione indica gli estremi della iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.

Articolo 2 – Sede e durata

  1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di QUARTO (NA) in via F. Cilea n. 17. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L’Associazione potrà operare anche in ambito nazionale e/o internazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
  2. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Logo e segni distintivi

  1. Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo Statuto.
  2. L’Associazione ha un proprio logo di riconoscimento consistente in uno stemma a forma circolare su sfondo bianco. Nel cerchio si legge sul lato superiore la scritta: “ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE CAMPANIA – ODV”. Al centro del cerchio insistono due immagini sovrapposte: la prima, in sottoimpressione, raffigura la cartina geografica della Regione Campania di colore grigio chiaro; la seconda, in sovraimpressione, raffigura un albero con tronco di colore marrone e rami a forma di gocce rosse e gialle alternate.
  3. L’Associazione è titolare del nome, del simbolo, del logo e di ogni altro segno distintivo della medesima, e ne tutela il corretto utilizzo.
  4. La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutte le strutture confederate.
  5. Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’Associazione con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente. Ad ogni modo, l’autorizzazione non viene concessa per fini meramente com-merciali, non conferisce alcun diritto d’esclusiva né permette l’appropriazione di tale logo, dei segni distintivi o logotipi similari.
  6. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’Associazione è esercitata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Finalità e attività

  1. L’Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, e in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 08.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05.02.92, n. 104, e alla Legge 22.06.16, n. 112 (c.d. Legge sul “Dopo di noi”) e successive modificazioni, di cui alla lett. a) dell’art. 5, co. 1) del D.Lgs. 03.07.17 n. 117;

– interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell’art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

– prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06.06.01, e successive modificazioni di cui alla lettera c) dell’art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.03.03, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lett. d) dell’art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.17 n. 117;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 1) del D.Lgs. 117/2017, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 20.03.03, n. 135;

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19.08.16, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del dell’art. 5 del CTS, di cui alla lettera u) dell’art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117;

– protezione civile ai sensi della Legge 24.02.92, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) dell’art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117;

– promozione e tutela dei diritti umani, sociali e civili dei donatori di sangue e delle persone in attesa di trasfusione o che hanno subìto danni a seguito di trasfusione;

  1. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l’esercizio.
  2. L’Associazione, quindi, nell’ambito delle elencate attività di interesse generale, potrà:

* diffondere la cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti, anche attraverso la promozione e organizzazione – individuale o in collaborare con le altre associazioni di settore e affini – di campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione;

* collaborare al progresso scientifico nel campo della Medicina Trasfusionale;

* promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso gli organi di stampa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

* svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, tra cui la Scuola;

* promuovere attività di sensibilizzazione anche mediante incontri, convegni, dibattiti, seminari, studi e ricerche, manifestazioni, meetings, nonché concedere adesioni, patronati e patrocini morali, estendibili anche ad attività svolte da enti terzi ma che rispecchino missione, finalità ed obiettivi dell’Associazione.

  1. Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Potrà, inoltre, partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 5 – Attività diverse

L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Volontari e lavoratori dipendenti

L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 7 – Benemerenze associative

  1. La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Direttivo, ed è uguale per tutti i soci.
  2. Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.
  3. Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le eventuali confederate, che tengono conto, oltre che delle donazioni, anche della fedeltà associativa, e precisamente:
  4. dopo 3 anni di iscrizione all’Associazione e/o la effettuazione di almeno 6 donazioni;
  5. dopo 5 anni di iscrizione all’Associazione e/o la effettuazione di almeno 12 donazioni;
  6. dopo la effettuazione di almeno 24 donazioni;
  7. al compimento di 50 donazioni;
  8. al compimento di 75 donazioni;
  9. al compimento di 100 donazioni;
  10. alla cessazione dell’attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute.
  11. Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.
  12. Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno.
  13. Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo in relazione al livello della collaborazione stessa, possono essere attribuite benemerenze come segue:
  14. dopo 10 anni di iscrizione e di collaborazione;
  15. dopo 25 anni di iscrizione e di collaborazione;
  16. dopo 40 anni di iscrizione e di collaborazione;
  17. Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.
  18. È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

Articolo 8 – Definizione di associato, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda come di seguito specificata.
  2. Sono membri dell’Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
  3. Possono aderire all’Associazione le persone (fisiche e giuridiche) che condividono le finalità della stessa e che donano il sangue, ovvero che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  4. Per le persone fisiche l’iscrizione è gratuita e si rinnova automaticamente ogni anno salvo esplicita disdetta scritta.
  5. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:
  6. “Associati Fondatori”, ovvero coloro che hanno dato vita all’Associazione stabilendone scopi e finalità.
  7. “Associati donatori”, ovvero le persone di età non inferiore ai diciotto anni che siano fisicamente idonee alla donazione del sangue o dei suoi componenti. La qualifica di “associato donatore” si acquisisce al momento della seconda donazione di sangue, a seguito della domanda di adesione all’Associazione.
  8. “Associati collaboratori”, ovvero le persone che non siano più donatori o coloro che, non avendo ancora effettuato almeno due donazioni, sono in attesa di acquisire la qualifica di ‘associato donatore’ ai sensi della lettera a) del presente comma e che esplichino gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo, propagandistico nell’interesse dell’Associazione e si impegnino ad osservare lo Statuto, ovvero ancora le persone fisiche che, avendone fatto domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo.
  9. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica) dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).
  10. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano mem-bri dell’Associazione.
  11. L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.
  12. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato entro un an-no.
  13. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La domanda deve essere formulata sull’apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell’Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere: a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorno successivi all’adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  14. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o a mezzo di posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.
  15. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

– dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell’Associazione, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso. Il recesso ha efficacia immediata  a decorrere dalla data della sua notifica al Consiglio Direttivo, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere alle obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell’Associazione o di terzi (nell’ambito dell’attività dell’Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell’esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

– mancato versamento della quota associativa, solo per le persone giuridiche;

– cessazione dalle donazioni non motivata per un periodo di tre (3) anni per gli associati donatori;

– morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

– esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

  1. Le deliberazioni prese in materia di recesso (legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito dettagliatamente indicati. L’associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l’Associazione o verso i terzi (nell’ambito dell’attività dell’Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all’Associazione dall’associato escluso.
  2. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell’associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l’applicazione di misure di prevenzione. L’associato persona giuridica morosa nel pagamento di due quote consecutive è sospeso dai diritti associativi.
  3. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno diritti sul patrimonio dell’Associazione.
  4. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma del comma 12 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorni successivi alla loro adozione; l’interessato potrà adire entro trenta (30) giorni l’Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea.
  5. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di ”privacy”, del trattamento dei dati sensibili forniti dagli associati ai fini associativi.

Articolo 9 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati dell’Associazione hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati hanno il diritto di:

– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati. Per gli “associati donatori” vale quanto previsto dal comma 5, lett. b del precedente art. 8;

– godere del pieno elettorato attivo e passivo. L’elettorato passivo è condizionato alla permanenza di un (1) anno nell’Associazione, periodo minimo necessario e funzionale a conoscere bene la struttura organizzativa dell’Associazione stessa, i suoi meccanismi interni e i suoi rapporti con l’esterno, in vista di un possibile e futuro incarico di natura gestionale e amministrativo;

– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

– recedere dall’appartenenza all’associazione;

– esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’organo di amministrazione.

– partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  1. Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

– rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;

– rispettare le delibere degli organi sociali;

– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

– per le persone giuridiche, versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;

– non arrecare danni morali o materiali alla Associazione;

– non avvalersi della loro appartenenza all’Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto;

– oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

  1. La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.
  2. Gli associati sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi.
  3. Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni.
  4. L’associato donatore inoltre deve:
  5. rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
  6. evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
  7. fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Associazione;
  8. fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
  9. osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all’ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
  10. comunicare all’Associazione tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

Articolo 10 – Costituzione ed adesione delle confederate

  1. Ogni socio persona fisica può aderire ad una sola confederata – da intendersi quale semplice struttura decentrata dotata di indipendenza operativa e funzionale – costituita da gruppi omogenei di associati.
  2. La costituzione di una confederata dovrà coincidere con l’ambiente lavorativo o territoriale degli associati che vi aderiscono.
  3. I gruppi confederati hanno la sola funzione di rappresentare nelle Assemblee ordinarie e elettive i soci confederati attraverso un unico delegato. A tal fine i gruppi confederati svolgeranno consultazioni autonome per nominare il delegato e concordare le indicazioni di voto.
  4. Il delegato nominato dalla confederata resta in carica fino a quando i soci aderenti, a maggioranza, nominano un nuovo delegato.
  5. Il delegato rappresenta i soci della confederata in sede di Assemblea dell’Associazione. Può essere eletto nel Consiglio Direttivo dell’A.DO.S. Campania.

Articolo 11 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/17.
  6. L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I volontari non associati non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Con apposito regolamento potrà prevedersi l’istituzione di un registro in cui l’Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 12 – Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
  2. a) Assemblea degli associati;
  3. b) Consiglio Direttivo;
  4. c) Presidente;
  5. d) Direttore Sanitario;
  6. e) Comitato Scientifico;
  7. f) Segretario;
  8. g) Tesoriere;
  9. h) Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/17);
  10. i) Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/17).
  11. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 13 – Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta dagli Associati ed è l’organo sovra-no. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Direttore Sanitario o da un presidente di Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sua sede se in Italia.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presi-dente, per decisione del Consiglio di Direzione, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo si ritenga ne-cessario.
  3. L’Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, an-che consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda con-vocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto al voto.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di re-sponsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno.
  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati e, solo per gli associati persone giuridiche, sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il socio persona giuridica nomina un suo delegato che lo rappresenta in sede di Assemblea e ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
  7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell’Associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi.
  8. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sotto-scritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e con-servato presso la sede dell’Associazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straor- dinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È ordi-naria in tutti gli altri casi.
  10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  11. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché per la trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.
  12. L’Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari). In tal caso l’Assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Se-gretario della seduta.
  13. Deve ritenersi sempre possibile l’Assemblea c.d. “parzial-mente analogica” o “mista”, ovvero l’Assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli Associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adope-rare siano previsti nell’avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli Associati.
  14. Per entrambe le modalità di svolgimento dell’Assemblea in-dicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, do-vranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che ga-rantiscano il valido svolgimento dell’Assemblea, ed in parti-colare l’accertamento dell’identità dei partecipanti, la di-scussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli asso-ciati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.
  15. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno av-venire anche per via telematica se e come predisposto all’atto della convocazione.
  16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministra-tori non hanno diritto di voto.
  17. Sussistendo i requisiti numerici previsti dall’art. 24, comma 4, CTS, potranno essere svolte assemblee separate. A tali assemblee si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
  18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

– nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;

– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo compete di:
  3. nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
  4. nominare i membri del Comitato scientifico;
  5. gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
  6. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
  7. approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  9. deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
  10. deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
  11. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
  12. vigilare in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’Associazione;
  13. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.
  14. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
  15. Esso è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un numero dispari di membri tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente, il Segretario e il Tesoriere eletti dal medesimo Consiglio.
  16. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da associati persone giuridiche.
  17. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  18. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.
  19. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Segretario, a Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  20. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  21. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  22. La convocazione va inviata per iscritto ovvero tramite e-mail contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  23. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
  24. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche secondo le modalità previste per le adunanze dell’Assemblea ai commi 12 e 13 dell’art. 13 del presente Statuto e nel rispetto dei dettami espressi nel successivo comma 14 del medesimo articolo.
  25. L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre (3) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  26. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.
  27. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.
  28. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 – Il Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo amministrativo.
  2. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente svolge, in accordo con il Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione in base delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest’ultimo Organo sull’attività compiuta.
  4. Il Presidente verifica e pretende l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione, nonché della normativa applicabile; promuove la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità.
  5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta (30) giorni.
  6. Il Presidente è sostituito dal Direttore Sanitario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 16 – Direttore Sanitario

  1. Il Direttore Sanitario cura lo stato di salute dei donatori iscritti, la sicurezza e qualità della donazione e i corretti rapporti dell’Associazione con i Servizi Trasfusionali e con le Aziende Sanitarie.
  2. Il Direttore Sanitario è il consulente Scientifico dell’Associazione, e promuove iniziative volte al progresso scientifico nel campo della Medicina Trasfusionale.
  3. Il Direttore Sanitario è eletto dall’Assemblea, salvo il primo nominato nell’atto costitutivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, e deve possedere la laurea in Medicina e comprovata esperienza nel campo della Medicina Trasfusionale.
  4. Il Direttore Sanitario dura in carica quanto i membri del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Comitato Scientifico

  1. Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore Sanitario, e lo coadiuva nelle iniziative volte al progresso scientifico nel campo della Medicina Trasfusionale.
  2. I membri del Comitato scientifico sono eletti dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, salvo i primi nominati nell’atto costitutivo, durano in carica quanto i membri del Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 18 – Segretario

  1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
  2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo ove presente. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 19 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone in accordo con gli amministratori, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli ad idonea relazione contabile.
  2. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono anche cumulabili nella stessa persona, e tale scelta dovrà essere fatta di volta in volta in occasione della nomina, della sostituzione o del rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 20 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:

– vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

  1. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato dall’Assemblea solo nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 22 – Patrimonio e sua destinazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione, ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Gli associati persone giuridiche dovranno versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. E’ comunque facoltà di tutti gli aderenti all’Associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli fissati.
  3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra per gli associati persone giuridiche e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  4. Qualsiasi versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
  5. L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  6. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. del Codice civile.

Articolo 23 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dal tesoriere in accordo con il Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017, ed in particolare dall’art. 48, comma 3, del richiamato decreto (deposito entro il 30 giugno di ogni anno).
  4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25 – Libri sociali obbligatori

  1. L’Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:
  2. il libro degli associati o aderenti;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
  5. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  6. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 26 – Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

  1. L’Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Nelle more della piena operatività dell’Ufficio regionale del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

Articolo 27 – Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

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