Lo Statuto

Repertorio n. 22998                                   Raccolta n. 10753

ATTO COSTITUTIVO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette novembre duemiladiciannove, in Napoli, nello studio alla via Toledo n. 265.

Innanzi a me dottor MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

sono presenti

LEONARDI Gaspare Michele, nato a Caltanissetta (CL) il 13 aprile 1954, con residenza in Caserta, via Cristoforo Colombo n.64, codice fiscale LNR GPR 54D13 B429 M;

TROCINO Claudio, nato a Napoli il 27 agosto 1955, con residenza in Quarto (NA), via Francesco Cilea n.17, codice fiscale TRC CLD 55M27 F839 S;

TROCINO Roberta, nata a Napoli il 26 febbraio 1996, con residenza in Quarto (NA), via Francesco Cilea n.17, codice fiscale TRC RRT 96B66 F839 U;

ZANCA Claudio, nato a Napoli il 16 giugno 1986, con residenza in Napoli, via L.S. Cagnazzi n.31, codice fiscale ZNC CLD 86H16 F839 A;

SPERANDEO Achille, nato a Napoli il 21 ottobre 1959, con residenza in Napoli, via san Domenico al corso Europa n.24, codice fiscale SPR CLL 59R21 F839 C;

QUARANTA Pierpaolo, nato a Napoli il 15 giugno 1976, con residenza in Pozzuoli (NA), via Raimondo Annecchino n.214, codice fiscale QRN PPL 76H15 F839 S;

CANZANELLA Pasquale, nato a Napoli il 5 giugno 1971, con residenza in Napoli, via Po n.15, codice fiscale CNZ PQL 71H05 F839 N;

BUONOCORE Raffaella, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 14 maggio 1975, con residenza in Napoli, via Attila Sallustro n.130, codice fiscale BNC RFL 75E54 C129 Z;

PROTA Osvaldo, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 12 novembre 1968, con residenza in Napoli, via San Giacomo dei Capri n.41, codice fiscale PRT SLD 68S12 H892 K;

GIRONDA Vincenzo, nato a Napoli il 2 dicembre 1965, con residenza in Quarto (NA), via Gandhi n.14, codice fiscale GRN VCN 65T02 F839 W;

Cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo.

I Comparenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E’ costituita fra i signori LEONARDI Gaspare MicheleTROCINO Claudio, TROCINO Roberta, ZANCA Claudio, SPERANDEO Achille, QUARANTA Pierpaolo, CANZANELLA Pasquale, BUONOCORE Raffaella, PROTA Osvaldo e GIRONDA Vincenzo,

ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione non riconosciuta, organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE CAMPANIA (A.DO.S.) ODV, da ora in avanti denominata “associazione”. L’acronimo “ODV” potrà essere utilizzato solo dopo l’iscrizione nel relativo Registro.

L’associazione, che ha sede legale nel Comune di QUARTO (NA), via Francesco Cilea n. 17 e, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.  

L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 Il patrimonio iniziale dell’associazione è di euro 1.000,00 (mille virgola zero) e ciascun Comparente sottoscrive e versa, in denaro contante, una quota associativa pari ad euro 100,00 (cento virgola zero) all’organo amministrativo.

ART. 4 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L’ASSOCIAZIONE HA LO SCOPO DI DIFFONDERE LA CULTURA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI E COLLABORARE AL PROGRESSO SCIENTIFICO NEL CAMPO DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e di ogni altra norma in materia, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Membro consiglio Direttivo – Presidente: Claudio Trocino

Membro consiglio direttivo – Direttore Sanitario: dottor Gaspare Michele Leonardi, avente i requisiti di legge e di statuto;

Membro consiglio direttivo –  Tesoriere: Claudio Zanca

Membro consiglio direttivo – Segretaria:  Roberta Trocino

Membro consiglio direttivo: Pierpaolo Quaranta

ART. 6 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, Il Comitato scientifico sia composto da 2 (due) componenti e nominano a farne parte i signori:

Presidente: Leonardi Gaspare Michele

Membro effettivo: Zanca Claudio

ART. 7 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 89 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE CAMPANIA (A.DO.S.)  ODV, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di QUARTO (NA) in via F. Cilea 17 e con durata illimitata.

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, salvo apposito delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa intende operare oltre nel Comune della sede legale anche in ambito nazionale e/o internazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’acronimo ODV potrà essere utilizzato solo a seguito dell’iscrizione nel relativo Registro.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

ha come scopo principale di diffondere la cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti e collaborare al progresso scientifico nel campo della Medicina Trasfusionale.

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e di ogni altra norma in materia, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Logo e segni distintivi dell’Associazione)

3.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

3.2 L’A.DO.S. è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

3.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutte le strutture confederate.

3.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’A.DO.S. con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente.

3.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’A.DO.S. è esercitata dal Consiglio Direttivo dell’ A.DO.S., che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.

ART. 4

(Benemerenze Associative)

4.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Direttivo, ed è uguale per tutti i soci.

4.2 Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

4.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le confederate, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

4.3.1. Dopo 3 anni di iscrizione all’A.DO.S. e/o la effettuazione di almeno 6 donazioni;

4.3.2. Dopo 5 anni di iscrizione all’A.DO.S. e/o la effettuazione di almeno 12 donazioni;

4.3.3. Dopo la effettuazione di almeno 24 donazioni;

4.3.4. Al compimento di 50 donazioni;

4.3.5. Al compimento di 75 donazioni;

4.3.6. Al compimento di 100 donazioni;

4.3.7. Alla cessazione dell’attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute.

4.4 Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.

4.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno.

4.6 Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come segue:

4.6.1. dopo 10 anni di iscrizione e di collaborazione;

4.6.2. dopo 25 anni di iscrizione e di collaborazione;

4.6.3. dopo 40 anni di iscrizione e di collaborazione;

4.6.4. Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione   sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

4.6.5 È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

ART. 5

(Modalità di partecipazione alla vita associativa)

5.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci, cioè i soci persone fisiche, i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci che hanno aderito alle federate, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri.

5.2 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea.

5.3 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di due deleghe di altro associato persona giuridica.

5.4 La Commissione Verifica Poteri, è costituita da componenti eletti dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 6

(Costituzione ed adesione delle confederate e delle persone giuridiche)

6.1 ogni socio persona fisica può aderire a una sola confederata costituita da gruppi omogenei di soci.

  1. 2 La costituzione di una confederata dovrà coincidere con l’ambiente lavorativo o territoriale dei soci che vi aderiscono.

6.3 I gruppi confederati hanno la sola funzione di rappresentare nelle Assemblee ordinarie e elettive i soci confederati attraverso un unico delegato. A tal fine i gruppi confederati svolgeranno consultazioni autonome per nominare il delegato e concordare le indicazioni di voto.

6.4 Il delegato nominato dalla confederata resta in carica fino a quando i soci aderenti, a maggioranza, nominano un nuovo delegato.

6.5 Il delegato rappresenta i soci della confederata in sede di Assemblea. Può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

6.6 I soci persone giuridiche si impegnano a versare la quota associativa in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

6.7 Il socio persona giuridica nomina un suo delegato che lo rappresenta in sede di Assemblea e ha diritto all’elettorato attivo. Il delegato non può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L’iscrizione è gratuita e si rinnova automaticamente ogni anno salvo esplicita disdetta scritta o cessazione dalle donazioni non motivata per un periodo di anni 3 (tre) o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati con lo stesso mezzo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di “privacy”, del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

La procedura di adesione all’A.DO.S. dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente. I soci persone giuridiche versano all’associazione una quota di iscrizione annuale che verrà deliberata e determinata annualmente, salvo le quote associative versate dai soci fondatori ammonte ad euro 100,00 (cento virgola zero).

ART. 8

(Diritti, obblighi e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

– esaminare i libri sociali;

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

– frequentare i locali dell’associazione;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

– se persone giuridiche, versare la quota associativa, laddove stabilita dall’assemblea, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;

Gli associati hanno i seguenti dovere:

– non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto;

– rispettare ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, da ritenersi vincolante e deve essere osservata da tutti i soci;

– tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa;

– La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati;

– I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi;

– Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni.

Inoltre, il socio donatore deve:

  1. a) rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
  2. b) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
  3. c) fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’A.DO.S.;
  4. d) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
  5. e) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all’ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
  6. f) comunicare all’A.DO.S. tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:

contravviene ad ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, che deve ritenersi vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.

I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi e possono essere esclusi dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Dalla data di comunicazione dell’Organo di amministrazione ha effetto il recesso.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea;

– Il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

– Il Direttore Sanitario;

– Il Comitato Scientifico;

– l’Organo di controllo obbligatorio solo ove richiesto dalla legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati, salvo per le assemblee da tenersi nei primi sei mesi di vita dell’associazione alle quali possono partecipare tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e firmata dal Presidente dell’Associazione tramite racc.ta A.R e/o a mano per ricevuta o Pec o email, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante video o teleconferenza,  sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Direttore Sanitario o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio di esercizio;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sulla esclusione degli associati;

– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera lo scioglimento;

– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 12(dodici) membri nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per un ugual periodo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina, all’interno del Consiglio Direttivo, il Segretario e l’Amministratore, salvo i primi nominato nell’atto costitutivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Direttore Sanitario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Direttore Sanitario)

Il Direttore Sanitario cura lo stato di salute dei donatori iscritti, la sicurezza e qualità della donazione   e i corretti rapporti dell’Associazione con i Servizi Trasfusionali e con le Aziende Sanitarie. 

Il Direttore Sanitario è il Consulente Scientifico dell’Associazione, e promuove iniziative volte al progresso scientifico nel campo della Medicina Trasfusionale.

Il Direttore Sanitario è eletto dall’Assemblea, salvo il primo nominato nell’atto costitutivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, deve possedere la laurea in Medicina e comprovata esperienza nel campo della Medicina Trasfusionale.

Il Direttore Sanitario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 15

(Il Comitato Scientifico)

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore Sanitario, e lo coadiuva nelle iniziative volte al progresso scientifico nel campo della Medicina Trasfusionale.

I membri del Comitato scientifico sono eletti dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, salvo i primi nominati nell’atto costitutivo,durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 16

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per un egual periodo.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 18

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 16, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in  una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 23

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta scritta e con un anticipo di 20 giorni.

ART. 24

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I volontari non associati non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

ART. 25

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Si invocano tutte le agevolazioni fiscali e di qualunque altro tipo previste per le organizzazioni di volontariato.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore venti e venti.

Consta di otto fogli, scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per trentuno pagine e la trentaduesima fin qui.

firmato: Leonardi Gaspare Michele, Trocino Claudio, Roberta Trocino, Claudio Zanca, Sperandeo Achille, Quaranta Pierpaolo, Canzanella Pasquale, BuonocaoreRaffaella, Vincenzo Gironda. Marco Krogh Notaio sigillo